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Proposta di modifica n. 11.210 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Inammissibile (Improcedibile)

testo emendamento del 24/07/13

Al comma 12, capoverso «Articolo 3-ter», al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2014 possono maggiorare fino ad un massimo di 1 punto percentuale» con le seguenti: «per gli anni 2013 e 2014 possono maggiorare fino ad un massimo di 0,73 punti percentuali».