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Proposta di modifica n. 11.231 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 24/07/13

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

        «23-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446 aggiungere in fine il seguente comma:

        ''4-octies. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a c) operanti con la pubblica amministrazione, spetta la deduzione degli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

        23-ter. Al comma 3 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, gli interessi passivi sostenuti per operazioni di finanziamento, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi, non concorrono al calcolo di cui al comma 1'''».

        Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.