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Proposta di modifica n. 11.20 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 24/07/13

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. All'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, dopo le parole: "nonché degli atri soggetti pubblici competenti" sono inserite le seguenti: "e degli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222";

            b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

        "5-ter. Per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 i soggetti attuatori, in deroga all'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono affidare gli incarichi di servizi tecnici per quanto attiene progettazione, coordinamento sicurezza lavori, direzione dei lavori, di importo compreso tra euro 100.000,00 e la soglia comunitaria per gli appalti di servizi, fermo restando l'obbligo di gara ai sensi dell'articolo 57, comma 6, fra almeno 10 concorrenti scelti da un elenco di professionisti e sulla base del principio di rotazione degli incarichi"».