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Proposta di modifica n. 11.19 al ddl S.890 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 24/07/13

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. Nel decreto-legge 6 giugno 2012. n. 74, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 3-bis.

(Recupero dei centri storici con possibilità di vendita degli immobili)

        1. Per favorire il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici distrutti o gravemente danneggiati dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, è ammesso il finanziamento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di edifici non occupati alla data del sisma ed aventi destinazione abitativa, produttiva o mista, che i proprietari vendono ad imprese di costruzione, cooperative di abitazione od altri soggetti privati che si impegnano a recuperarli e destinarli alla locazione per almeno 10 anni secondo la convenzione di cui al comma 4.

        2. Gli interventi di cui al comma 1, realizzati nel rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali vigenti, riguardano di norma edifici appartenenti ad una stessa unita minima di intervento o ad uno stesso aggregato edilizio comprendenti più unità immobiliari da destinare alla locazione a coloro che già abitavano nel centro storico prima del terremoto o che vi intendano trasferire la residenza ovvero, nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttiva, ad imprenditori o artigiani che già vi esercitavano l'attività o che vi intendano trasferirla od intraprenderla.

        3. La vendita di cui al comma 1 può riguardare anche singole unità immobiliari facenti parte di edifici ove sono presenti altri proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che hanno titolo per beneficiare dei finanzia menti per la riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici e che siano coinvolti nella loro effettiva realizzazione.

        4. Con apposita ordinanza del commissario delegato viene stabilita, nei casi di cui ai commi precedenti, l'entità dei finanziamenti in misura percentuale del costo degli interventi di riparazione, di miglioramento sismico o di ricostruzione, determinato secondo le modalità stabilite con le precedenti ordinanze. La percentuale è variabile tra il 100 per cento ed il 50 per cento in funzione del canone e della durata della locazione nonché dei requisiti soggettivi dei locatari sia delle abitazioni che delle unità immobiliari destinate ad attività economiche o servizi, definiti nella convenzione che sarà stipulata tra i beneficiari del finanziamento ed i comuni interessati sulla base di convenzione tipo approvata dal commissario delegato.

        5. Al termine della durata della locazione le unità immobiliari possono essere cedute. al prezzo stabilito nella convenzione, a. soggetti aventi i requisiti contenuti nella stessa.

Art. 3-ter.

(Domanda di contributo per edifici costituiti da unità immobiliari di proprietari diversi)

        1. Per i condomini, costituiti e di fatto, negli edifici in cui siano presenti unità immobiliari aventi proprietari diversi e nelle Unità minime di intervento individuate dai comuni, la domanda di concessione di finanziamenti agevolati è presentata, sia per le parti comuni che per le proprietà esclusive:

            a) dall'amministratore del condominio ove presente;

            b) dall'amministratore del consorzio, ove costituito;

            c) dal soggetto all'uopo delegato dai proprietari negli altri casi.

        2. I contenuti e la forma della delega di cui al comma precedente saranno definiti da un apposito atto del commissario delegato.

        3. I soggetti delegati cureranno per conto dei proprietari deleganti degli immobili tutti i rapporti con i professionisti, le imprese, la Pubblica Amministrazione e gli Istituti di credito finalizzati alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, ivi compresi l'affidamento degli incarichi di natura tecnica, l'appalto dei lavori, la presentazione della domanda di contributo, la sottoscrizione del contratto e l'utilizzo del finanziamento.

        4. La domanda di concessione di finanziamenti agevolati di cui al presente articolo è presentata nella forma stabilita dai provvedimenti del commissario delegato.

        5. Quando la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, riguardano un edificio composto da più unità immobiliari non costituite in condominio e di proprietà di soggetti diversi, i proprietari che rappresentano almeno la metà del valore dell'edificio, designano un solo rappresentante, ai sensi del comma 1, lettera c), per la presentazione della domanda di contributo relativa agli interventi da eseguire sull'edificio, il quale è tenuto ad operare con le regole previste per l'amministratore di condominio.

        6. I finanziamenti di cui dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 231/2007 in quanto considerati presentare un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo n. 231/2007."».