Proposta di modifica n. 2.1321 al ddl S.1429 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Respinto

testo emendamento del 22/07/14

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Composizione ed elezione del Senato delle Autonomie). - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 57. - Il Senato delle Autonomie è eletto su base regionale, con modalità che favoriscono l'equilibrio della rappresentanza di genere e la rappresentatività territoriale degli eletti.

        Il numero dei senatori elettivi è di 200. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattro; Il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

        I Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione dei Consigli Regionali e delle Provincie autonome.

        La ripartizione dei seggi dei senatori elettivi tra le Regioni, previa applicazione della disposizione di cui al precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

        I Senatori eletti in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi Senatori della medesima Regione o provincia autonoma.

        I senatori eletti possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute dei Consigli delle rispettive regioni e in Sicilia, dell'Assmblea Regionale Siciliana".».