Articolo aggiuntivo n. 10.03 al ddl C.1327 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 24/07/13

  Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 194 del 2008).

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge del 27 luglio 2000, n. 212, il comma 3-bis dell'articolo i del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dal pagamento delle tariffe previste per i controlli sanitari obbligatori gli imprenditori agricoli ed i soggetti ad essi equiparati sulla base del nostro ordinamento, per l'esercizio delle attività descritte dall'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le attività connesse, ad eccezione di quelle per le quali lo Stato membro deve assicurare la riscossione di una tassa ai sensi dell'articolo 27 del regolamento CE/882/2004 ed espressamente indicate negli allegati IV e V del medesimo regolamento comunitario.