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Proposta di modifica n. 13.2 al ddl C.1327 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 24/07/13

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di prestazioni aggiuntive).

  1. In caso di erogazione di prestazioni socio-assistenziali aggiuntive rispetto a quelle minime garantite dalla legge, tra cui anche erogazioni in materia di edilizia sovvenzionata o agevolata, e ai fini della loro assegnazione, le regioni e le province autonome possono richiedere ai cittadini italiani e dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i –quali abbiano presentato apposita domanda, che siano residenti nel proprio territorio fino ad un massimo di 5 anni».