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Proposta di modifica n. 23.5 al ddl C.1327 in riferimento all'articolo 23.

testo emendamento del 24/07/13

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, aggiornano la normativa regionale sulla base del disposto del medesimo decreto. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di aggiornamento della normativa regionale di riferimento, trovano applicazione generale le norme contenute nel decreto di cui al comma 1.