Proposta di modifica n. 26.7 al ddl C.1327 in riferimento all'articolo 26.

testo emendamento del 24/07/13

  Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis» apportare le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis Sul territorio della Repubblica Italiana non è consentito l'esercizio delle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

  Conseguentemente, al comma 3 sopprimere il terzo periodo.