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Articolo aggiuntivo n. 32.03 al ddl C.1327 in riferimento all'articolo 32.

testo emendamento del 24/07/13

  Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifica all'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia UE (C.G.E. 01.03.2011, CAUSA C-236/09) in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nel calcolo dei premi e delle prestazioni assicurative).

  1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Nei contratti stipulati, per la prima volta, a partire dal 21 dicembre 2012 il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non può determinare differenze nei premi e nelle prestazioni.
  2. I costi inerenti alla gravidanza e alla maternità non possono determinare differenze nei premi o nelle prestazioni individuali.».