Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 21.4 al ddl S.1429 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Inammissibile (Improponibile)
argomenti:    

testo emendamento del 22/07/14

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 21. - (Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di elezione del Presidente della Repubblica). - 1. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

        "All'elezione partecipano i parlamentari europei eletti in Italia e di cittadinanza italiana";

            b) il terzo comma è sostituito, dal seguente:

        "L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea. Dopo il quarto scritunio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti. Se dopo l'ottavo scrutinio il Presidente non è eletto, si procede, entro sessanta giorni, all'elezione a suffragio universale e diretto, mediante ballottaggio fra i due candidati più votati nell'ottavo scrutinio. A parità di voti accede allo scrutinio il più anziano d'età.

        Nell'elezione a suffragio universale e diretto è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

        In caso di rinuncia di uno dei candidati, è proclamato eletto l'altro candidato.

        In caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati, il Parlamento in seduta comune è nuovamente riunito per procedere all'elezione del Presidente della Repubblica secondo le disposizioni del presente articolo.

        La legge disciplina la campagna elettorale"».

        Conseguentemente, all'articolo 85 della Costituzione, al secondo comma, le parole: «i delegati regionali» sono sostituite dalle seguenti: «i parlamentari europei eletti in Italia e di cittadinanza italiana».