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Articolo aggiuntivo n. 21.0.1 al ddl S.1429 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Respinto

testo emendamento del 22/07/14

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

        1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.

        L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.

        L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge"».