Articolo aggiuntivo n. 21.0.2
al ddl S.1429 in riferimento all'articolo 21.
presentato il 22/07/2014 in Assemblea del Senato da Maurizio GASPARRI (FI-PdL) e altri 10 cofirmatari ... [ apri ]
status: Id. em. 21.0.1 (Respinto)
testo emendamento del 22/07/14
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione)
1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.
L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività, pubblica o privata.
La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici.
A tal fine, la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità. L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge"».