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Articolo aggiuntivo n. 21.0.2 al ddl S.1429 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Id. em. 21.0.1 (Respinto)

testo emendamento del 22/07/14

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifica dell'articolo 84 della Costituzione)

                1. L'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 84. - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni e goda dei diritti politici e civili.

        L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività, pubblica o privata.

        La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici.

        A tal fine, la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità. L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge"».