Proposta di modifica n. 24.11 al ddl S.1429 in riferimento all'articolo 24.
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testo emendamento del 22/07/14

Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 24. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

        Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

        Può disporre lo scioglimento del Senato solo nel caso in cui questo ponga in essere atti contrari alla Costituzione"».