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Articolo premissivo n. 025.1 al ddl S.1429 in riferimento all'articolo 25.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 22/07/14

All'articolo, premettere il seguente:

        «Art. 025 - (Modifiche agli articoli 92, 93, 95 e 96 della Costituzione) - 1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

        "Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

        Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Il Primo ministro nomina e revoca i ministri".

        2. Agli articoli 93, 95 e 96 della Costituzione, le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Primo ministro"».