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Proposta di modifica n. 2.3 al ddl S.1541 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Precluso

testo emendamento del 25/07/14

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

        «c) all'articolo 6, il comma 3 è sostituito da seguente:

        "3. Quando nell'area della cantina o dello stabilimento enologico sono presenti abitazioni civili destinate a residenza del titolare o di suoi collaboratori o impiegati, nonché strutture ricettive e/o destinate alle ristorazione ed altre attività connesse di preparazione di prodotti alimentari, in deroga al comma 1 è consentito detenere: le sostanze di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività di cui sopra"».

        Conseguentemente alla lettera d), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:

        «1-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

        "3-bis. È altresì consentita la cessione di vinacce e di fecce, non ancora avviate alla distillazione, tra distillerie autorizzate. La cessione tra le distillerie è eseguita con i documenti di accompagnamento previsti dalla normativa vigente, identificando i carichi originari ricevuti dalla prima distilleria che concorrono a formare il carico da questa rispedito alla seconda distilleria"».