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Proposta di modifica n. 5.4 al ddl S.1541 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Precluso

testo emendamento del 25/07/14

Al comma 1, le parole: «che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «imprenditori agricoli».

        Conseguentemente il comma 13 è sostituito dal seguente:

        «13. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4) per i soggetti che operano nel settore agricolo di cui all'articolo 45, comma 1, si applicano anche per ogni lavoratore agricolo assunto con contratto di lavoro subordinato che, sulla base di specifici programmi di assunzioni pluriennali disciplinati nei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero dalla richiamata contrattazione di livello territoriale e/o aziendale, offre al lavoratore una garanzia occupazionale minima di 104 giornate annue."».

        Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

        «14-bis. Il contratto di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo è escluso dal campo di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368.».