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Proposta di modifica n. 1.7 al ddl C.1359 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 30/07/13

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La nomina di cui al comma 1 è effettuata su designazione dei Gruppi parlamentari delle due Camere, previa intesa tra i Presidenti di Gruppo, in base alla consistenza numerica dei Gruppi in ciascuna camera e al numero dei voti conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste ad essi riconducibili, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo presente in ognuna delle Camere e di un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, eletto in una delle circoscrizioni comprese in Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche. Le modalità con cui debbono essere calcolati i voti delle liste e delle coalizioni di liste rispetto alla consistenza dei Gruppi sono concordate dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente, se negli ulteriori cinque giorni uno o più Gruppi non abbiano provveduto alla predetta designazione, i Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, provvedono alla nomina dei componenti del Comitato sulla base dei criteri di cui al presente comma.