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Articolo aggiuntivo n. 6.0.1 al ddl S.1541 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Precluso

testo emendamento del 25/07/14

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per i contratti di rete)

        1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361, è inserito il seguente:

        "361. 1. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali, agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete.".

        2. Fatti salvi i limiti previsti dall'ordinamento europeo, le imprese agricole, forestali e agro alimentari organizzate con il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete, a parità delle altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione, acquisiscono priorità nell'accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020.».