Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 7.0.1 al ddl S.1541 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Precluso

testo emendamento del 25/07/14

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante)

        1. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

        "2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti agroalimentari effettuati all'interno di centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello stato, ovvero da persone giuridiche non residenti nel territorio dello stato ai sensi dell'art. 73, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

            a) all'atto della effettuazione dell'operazione, acquisisca fotocopia del passaporto o altro documento di identità del cessionario ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, di sui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che la persona fisica non è cittadina italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello stato, e che la persona giuridica non è residente nel territorio dello stato, ai sensi del citato articolo 73;

            b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

            c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis"».