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Proposta di modifica n. 1.25 al ddl C.1359 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 30/07/13

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Alle sedute del Comitato partecipano sessanta cittadini scelti in proporzione alla consistenza numerica delle popolazioni residenti in ciascuna Regione, assicurando la presenza di un rappresentante per le minoranze linguistiche nelle Regioni il cui statuto speciale preveda una tutela di tali minoranze. I cittadini sono estratti a sorte tra coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Ad essi è corrisposto un rimborso delle spese, debitamente effettuate e documentate, disposte ed autorizzate dall'Ufficio di Presidenza del Comitato. Non possono far parte del Comitato coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per delitto anche non colposo.