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Proposta di modifica n. 1.17 al ddl C.1359 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 30/07/13

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  Nella prima seduta il Comitato elegge quattro vicepresidenti, dei quali due senatori e due deputati, con voto segreto limitato a due, e tre segretari, un senatore e due deputati con voto segreto e limitato a uno. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più giovane per età.