Articolo aggiuntivo n. 17.0.5 al ddl S.1541 in riferimento all'articolo 17.
  • status: Precluso

testo emendamento del 25/07/14

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

        1. In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 59/2009 e della legge 10/2013 e in particolare della lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 10/2013 con particolare rilievo a quanto disposto: "al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili", si definiscono le seguenti normative per gli edifici condominiali:

            1 - I lastrici solari di proprietà condominiale debbono, entro il 30 giugno 2018, essere trasformati in giardini pensili.

        2 - I Condomini, entro il termine di cui al comma 1, possono in alternativa alla diretta trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili, concederli in uso esclusivo ai condomini secondo le seguenti priorità:

            - in prima istanza ai proprietari di unità abitative situate al medesimo piano del lastrico solare;

            - in seconda istanza ai proprietari delle unità abitative sottostanti ai lastrici solari;

            - in terza istanza agli altri condomini che manifestino interesse per l'acquisizione in uso esclusivo.

        3 - I condomini che acquisiscono il diritto di uso esclusivo hanno i seguenti obblighi nei confronti del Condominio e del dettato della legge 10/2013:

            a) all'atto della cessione conferiscono al Condominio, quale contributo condominiale, il 50% del valore immobiliare del lastrico solare, valutato nello stato di fatto nel quale si trova;

            b) si impegnano entro due anni dalla avvenuta cessione in uso esclusivo a trasformare il lastrico solare in giardino pensile;

            c) si assumano totalmente gli oneri di gestione e di manutenzione della copertura;

            d) si impegnano a garantire le servitù di accesso ai servizi condominiali presenti sulla copertura dell'edificio.

        4 - I medesimi criteri, di cui al comma 2, si applicano per la cessione in uso esclusivo dei locali di proprietà condominiale, posizionati sulla copertura dell'edificio, il cui uso comune è venuto a cessare. L'acquisizione in uso esclusivo di tali locali è soggetta agli stessi obblighi, con riferimento alla copertura di detti locali, di cui al comma 3 e alle restrizioni di cui al comma 5.

        5 - La mancata trasformazione del lastrico solare in giardino pensile entro il termine di due anni o il mancato mantenimento del giardino pensile nel tempo, comporta la perdita del diritto d'uso esclusivo, il lastrico solare ritorna nella piena disponibilità del Condominio, con possibilità di subentro di altri condomini secondo le priorità di cui al comma 2. La perdita del diritto di uso esclusivo non comporta alcun obbligo di rimborso da parte del Condominio.

        6 - Qualora i lastrici solari non vengano trasformati dai Condomini entro il termine di cui al comma 1 sarà dovuta una tassa comunale pari a 10,00 euro per metro quadro. I fondi derivanti da tale tassazione saranno destinati dai Comuni alla gestione e manutenzione del verde pubblico. I Comuni autorizzeranno le trasformazioni d'uso e le eventuali connessioni tra le unità abitative e i giardini pensili di uso esclusivo, realizzate nel rispetto dei vincoli architettonici».