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Proposta di modifica n. 3.15 al ddl C.1359 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 30/07/13

  Al comma 3, sostituire il quarto e quinto periodo con i seguenti: Il Comitato e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti cui si riferiscono, purché siano in diretta correlazione con le parti modificate e nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili nel Comitato. Ciascun componente dell'Assemblea può presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può inoltre presentare, entro il medesimo termine, un subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dal Comitato o dal Governo a norma del presente comma.