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Proposta di modifica n. 3.25 al ddl C.1359 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 30/07/13

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. Sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, di non passaggio agli articoli, di rinvio in Comitato, anche per singole parti del progetto di legge in esame. Nel caso la questione pregiudiziale parziale venga ammessa, la parte cui si riferisce risulta espunta dal testo.
  3-ter. Nell'interesse della discussione il Presidente può disporre il rinvio in Comitato di singoli articoli ed emendamenti, stabilendo la data nella quale la discussione dovrà essere ripresa in Assemblea.