presentato il 25/07/2014 in Assemblea del Senato da Vincenzo CUOMO (PD) e altri 30 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso
testo emendamento del 25/07/14
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio.
7-ter. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di offrire tariffe diverse a parità di parametri territoriali e personali. Ogni impresa di assicurazione-offre un unico tariffario per tutta la propria rete di vendita. Eventuali sconti sui premi assicurativi sono determinati a livello nazionale e sono offerti nella stessa misura in tutta la rete di vendita.
7-quater. Il comma 2-ter dell'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è abrogato».