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Proposta di modifica n. 5.8 al ddl C.1359 in riferimento all'articolo 5.
argomenti:  

testo emendamento del 30/07/13

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  2. Almeno sei mesi prima dell'indizione del referendum deve prevedere la comunicazione e l'informazione ai cittadini con diritto di voto della consultazione referendaria un opuscolo informativo contenente, in maniera chiara ed esaustiva, l'esplicazione del contenuto della legge o delle leggi costituzionali approvate ai sensi della presente legge costituzionale, con indicazione degli orientamenti delle diverse forze politiche presenti in Parlamento,
  3. L'indizione del referendum deve essere preceduta da un programma comunicativo di almeno sei mesi da attuare mediante diffusione esplicativa del contenuto della legge o delle leggi costituzionali oggetto di referendum, con indicazione degli orientamenti delle diverse forze politiche presenti in Parlamento, sui siti istituzionali della Presidenza della Repubblica, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno, nonché sui quotidiani a diffusione nazionale che, a qualunque titolo, ricevano provvidenze o altre forme di contribuzione comunque denominate da parte dello Stato.
  4. Almeno sei mesi dall'indizione del referendum deve essere altresì attuato un programma comunicativo in apposito spazio inserito prima dell'inizio dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche. Al fine di garantire il rispetto del pluralismo, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza delle informazioni, nell'ambito di tale programma di comunicazione, deve essere garantita la possibilità di accesso ai suddetti mezzi di informazione, nonché una distribuzione degli spazi disponibili in misura uguale fra i favorevoli e i contrari ai quesiti referendari. Sono inclusi tra i soggetti contrari ai quesiti referendari anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. Gli spazi così distribuiti vengono assegnati, per due terzi, alle forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento e alle forze politiche rappresentate in seno al Gruppo misto della Camera e del Senato, in proporzione alla loro consistenza numerica. Gli spazi residui, pari ad un terzo, vengono assegnati, ad eventuali comitati, associazioni e altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto.