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Proposta di modifica n. 1.11 al ddl C.676 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 14/05/13

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. In sede di definizione del patto di stabilità per le regioni a statuto speciale e per le province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli obiettivi sono determinati, tenendo conto dell'esclusione prevista dal comma 1. A tal fine nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle predette regioni e province autonome, che curano la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato.

testo modificato nel corso della seduta del 14/05/13

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome, che ne curano la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato.