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Proposta di modifica n. 11.66 al ddl S.1429 in riferimento all'articolo 11.
argomenti:  

testo emendamento del 22/07/14

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

        "Se la proposta di legge di iniziativa popolare è sottoscritta da 250.000 elettori la Camera dei deputati e se necessario il Senato della Repubblica deliberano defmitivamente entro dodici mesi dal suo deposito. Se il termine decorre inutilmente e se la proposta è respinta o sostanzialmente modificata nel suo contenuto precettivo essenziale è sottoposta a referendum se altri 500.000 elettori lo richiedono entro tre mesi dalla scadenza del termine o dalla deliberazione definitiva delle Camere. Nel caso di modifica sostanziale sono sottoposti al voto popolare, in alternativa I il testo della proposta e quello approvato dalle Camere. Ove più proposte di iniziativa popolare abbiano il medesimo oggetto sono tutte sottoposte a referendum in altemativa tra loro e con l'eventuale testo approvato dalle. Camere.

        Non si fa luogo a referendum se la proposta ha ad oggetto leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali o se comunque comporta minori entrate o maggiori spese per il bilancio dello Stato.

        La Corte costituzionale si pronuncia sull'ammissibilità del referendum nei modi e secondo il procedimento stabiliti con legge bicamerale"».