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Proposta di modifica n. 1.36 al ddl S.1541 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 25/07/14

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «di lieve entità»;

            b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «in cui accerta» aggiungere le seguenti: «per la prima volta»;

            c) al comma 3, sostituire il seconco periodo con il seguente: «Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili»;

            d) al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al periodo precedente» con le seguenti: «di cui al presente comma»;

            e) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo;

            f) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva, e il comma 4, dell'articolo 12, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono abrogati».