Articolo aggiuntivo n. 7.0.4 al ddl S.1541 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 25/07/14

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni penali urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare)

        1. All'articolo 517-quater del codice penale, penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La condanna comporta l'interdizione dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.".

        2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 518.

(Pubblicazione della sentenza)

        1. La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-quater comporta la pubblicazione della sentenza.".

        2. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: "474," è inserita la seguente: "517-quater"».

        3. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole "articolo 51, commi 3-bis" sono inserite le seguenti: "con l'eccezione di quello di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-quater del codice penale".".».