presentato il 25/07/2014 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Roberto RUTA (PD) e altri 16 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 25/07/14
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni penali urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare)
1. All'articolo 517-quater del codice penale, penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La condanna comporta l'interdizione dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.".
2. L'articolo 518 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 518.
(Pubblicazione della sentenza)
1. La condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 501, 514, 515, 516, 517 e 517-quater comporta la pubblicazione della sentenza.".
2. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo la parola: "474," è inserita la seguente: "517-quater"».
3. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo le parole "articolo 51, commi 3-bis" sono inserite le seguenti: "con l'eccezione di quello di cui all'articolo 416 del codice penale, finalizzato a commettere il delitto previsto dall'articolo 517-quater del codice penale".".».