presentato il 25/07/2014 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Angelica SAGGESE (PD) e altri 16 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 25/07/14
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3»;
b) al comma 2, dopo le parole: «gli intermediari di latte di bufala sono obbligati ad adottare, nelle rispettive attività», aggiungere le seguenti: «secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3», e dopo le parole: «tracciabilità del latte prodotto», inserire la seguente: «quotidianamente»;
c) al comma 4, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale»;
d) al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: «Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo nei sei mesi successivi all'irrogazione delle sanzioni con le seguenti: Nel caso di accertamento di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo»;
e) al comma 4, sostituire il sesto periodo con il seguente: «In tali casi la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di dieci giorni a un massimo di trenta giorni, ovvero da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni in caso di reiterazione di tale comportamento accertato entro sei mesi dal provvedimento esecutivo»;
f) al comma 4, dopo il sesto periodo, aggiungere il seguente: «La procedura prevista dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche all'opposizione all'inibizione all'uso della denominazione protetta»;
g) al comma 5, sopprimere il terzo periodo e quarto periodo;
h) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente le disposizioni sanzionatorie previste dai commi 4 e 5».