Proposta di modifica n. 4.1 al ddl S.1541 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 25/07/14

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3»;

            b) al comma 2, dopo le parole: «gli intermediari di latte di bufala sono obbligati ad adottare, nelle rispettive attività», aggiungere le seguenti: «secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3», e dopo le parole: «tracciabilità del latte prodotto», inserire la seguente: «quotidianamente»;

            c) al comma 4, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale»;

            d) al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: «Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo nei sei mesi successivi all'irrogazione delle sanzioni con le seguenti: Nel caso di accertamento di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo»;

            e) al comma 4, sostituire il sesto periodo con il seguente: «In tali casi la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di dieci giorni a un massimo di trenta giorni, ovvero da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni in caso di reiterazione di tale comportamento accertato entro sei mesi dal provvedimento esecutivo»;

            f) al comma 4, dopo il sesto periodo, aggiungere il seguente: «La procedura prevista dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche all'opposizione all'inibizione all'uso della denominazione protetta»;

            g) al comma 5, sopprimere il terzo periodo e quarto periodo;

            h) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        "5-bis. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente le disposizioni sanzionatorie previste dai commi 4 e 5».