Sub Emendamento n. 0.1.501.4 al ddl C.2486 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 29/07/14

  Sostituire le parole da: non si applicano al personale di magistratura fino a: successive modificazioni, con le seguenti: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di magistratura, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari, nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascuna unità cessata dal servizio, di cui al precedente periodo, il Ministero o l'amministrazione di appartenenza procede all'assunzione di almeno un nuovo magistrato, dirigente medico del Servizio sanitario nazionale, professore universitario o ricercatore a tempo indeterminato.