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Sub Emendamento n. 0.9.500.2 al ddl C.2486 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 29/07/14

  Sopprimere il seguente terzo periodo:

  Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

  Conseguentemente, sopprimere dovunque ricorra nell'emendamento il riferimento al comma 6-bis.