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Proposta di modifica n. 1.21 al ddl S.1579 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 31/07/14

Al comma 1, capoverso «Art. 35-ter», apportare le seguenti modificazioni:

            «1) nel primo comma, sostituire le parole: «su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno,» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il detenuto propone istanza, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia per chiedere a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci, durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.

        Entro tre mesi dalla comunicazione del rigetto dell'istanza, può essere proposto reclamo di fronte al magistrato di sorveglianza.;

            2) nel secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «Il magistrato di sorveglianza provvede» con le seguenti: «Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o il magistrato di sorveglianza, prevedono».