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Articolo aggiuntivo n. 3.0.2 al ddl S.1324 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Precluso

testo emendamento del 31/07/14

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Definizione dell'osteopatia e istituzione

dell'albo professionale degli osteopati)

        1. L'osteopatia è una professione sanitaria di contatto primario con competenze di diagnosi, gestione e trattamento dei pazienti, esclusivamente manuale, che si indirizza a tutti i soggetti, dal neonato all'anziano.

        2. L'osteopatia si basa sul principio che nell'organismo umano l'integrità della struttura e l'efficienza della funzione sono strettamente legate e che vi è una tendenza intrinseca verso il raggiungimento di un nuovo livello omeostatico il più prossimo possibile a quello in cui si trovava prima dell'evento perturbativo.

        3. L'osteopatia utilizza cinque modelli di intervento: biomeccanico, respiratorio-circolatorio, metabolico-energetico, neurologico e comportamentale, che possono essere utilizzati in n10do coordinato tra di loro. AI centro di tali modelli viene posto il sistema muscoloscheletrico, a livello del quale si possono riconoscere segnali di sofferenza in alcuni casi anche ad origine dagli organi interni. L'alterazione di struttura corporea viene definita disfunzione somatica.

        4. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 5, nello svolgimento dell'attività, l'osteopata opera con le seguenti modalità: .

            a) in riferimento alla diagnosi di patologia, di competenza medica, sviluppa in maniera autonoma, nell'ambito delle proprie competenze, il piano di trattamento, individuando e normalizzando le disfunzioni somato-funzionali delle strutture corporee, prevenendo l'instaurarsi di eventuali patologie degenerative articolari e ripristinando il potenziale di autoregolazione;

            b) raccoglie i dati della storia clinica del paziente integrandoli con quelli derivanti da una valutazione osteopatica, inclusivi dei referti di diagnostica per imaging e di eventuali consulenze di altre figure sanitarie;

            c) elabora la valutazione osteopatica attraverso:

                i. un dettagliato esame obiettivo svolto con procedure di osservazione posturale, palpazione percettiva e ''test di mobilità osteopatici'';

                ii. l'individuazione delle ''disfunzioni somatiche'', definite come alterazioni della mobilità e della funzione relative al sistema somatico (scheletrico, mio-fasciale, viscerale, craniale e neurologico) e denominate con una terminologia specifica;

                iii. il ragionamento clinico basato sui modelli struttura-funzione: biomeccanico posturale, neurologico, respiratorio;

            d) elabora l'eventuale valutazione differenziale, individuando o sospettando condizioni che possono contro indicare in parte o totalmente il trattamento osteopatico, determinando l'invio del paziente verso la consulenza di un'altra figura sanitaria;

            e) stabilisce obiettivi, modalità e tempi di realizzazione dell'intervento terapeutico osteopatico:

                i. basandosi sulle conoscenze, abilità tecniche e competenze specifiche della formazione professionale dell'osteopata;

                ii. eseguendo le ''normalizzazioni osteopatiche'', che consistono nel risolvere le disfunzioni somatiche ovvero nel ripristinare la corretta mobilità e funzionalità delle strutture corporee interessate;

                iii. ristabilendo le corrette relazioni tra sistemi e apparati secondo i modelli struttura-funzione;

        IV. verificando l'evoluzione clinica del paziente e l'efficacia della terapia osteopatica, modificando, ove necessario, la strategia terapeutica prevista;

            f) svolge l'attività professionale, di ricerca, di didattica e di consulenza, nei servizi sanitari e nelle strutture pubbliche e private, ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenza o libero-professionale.

        5. L'osteopata non può prescrivere farmaci o effettuare interventi chirurgici; non può utilizzare gli strumenti e le apparecchiature di radiologia diagnostica.

        6. L'osteopatia costituisce oggetto di insegnamento universitario; il relativo corso di laurea magistrale a ciclo unico è istituito entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

        7. Le materie di insegnamento del corso di laurea in osteopatia sono individuate secondo i parametri di riferimento per la formazione in osteopatia pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità il 9 novembre 2010.

        8. La laurea conseguita abilita all'esercizio della professione sanitaria di osteopatia in tutto il. territorio nazionale, previo superamento di un apposito esame di Stato e iscrizione all'albo professionale dell'osteopata.

        9. La professione sanitaria di osteopata, di cui al comma 1, confluisce nell'Ordine di cui al comma 9, lettera c), dell'articolo 3. L'albo della professione di osteopata è istituito presso l'Ordine di cui al comma 9, lettera c), secondo le modalità stabilite dal comma 13 dell'articolo 3.

        10. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria per l'esercizio della professione ed è consentita a coloro che sono in possesso della laurea in osteopatia di cui al comma 6 e dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita con il superamento di un apposito esame di Stato di cui al comma 8, nonché ai soggetti in possesso dei titoli considerati equipollenti ai sensi del comma 14 del presente articolo.

        11. Alla prima formazione dell'albo professionale e alla sua tenuta provvede una commissione composta da osteopati in possesso di titolo di studio conseguito con corsi di formazione in osteopatia il cui percorso didattico sia articolato in un curriculum di studi non inferiore a 300 crediti equivalenti.

        12. L'utilizzo del titolo di osteopata è riservato a coloro che sono iscritti all'albo professionale degli osteopati.

        13. Nelle more dell'istituzione dell'ordinamento di laurea magistrale in osteopatia, ai fini della valutazione delle equipollenze e dell'accertamento dei titoli pregressi, presso il Ministero della Salute è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione composta da:

            a) un rappresentante del Ministero della Salute;

            b) un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

            c) due rappresentanti designati dalle Regioni;

            d) tre componenti delle associazioni di riferimento per gli osteopati.

        14. La Commissione di cui al comma 13, stabilite le modalità per la presentazione delle richieste di valutazione, svolge il proprio compito secondo i seguenti principi:

            a) sono da considerare equipollenti i titoli di studio conseguiti con corsi di formazione in osteopatia il cui percorso didattico sia articolato in un curriculum di studi non inferiore a 300 crediti equivalenti;

            b) sono da considerare equipollenti i titoli in possesso di soggetti laureati nelle classi di laurea LM-41, LM-42 e LM-46, di cui al Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, che abbiano conseguito, accanto alla formazione di base, almeno 120 crediti equivalenti in formazione specifica osteopatica;

            c) sono da considerare equipollenti i titoli dei so . 'n possesso di laurea di I livello pari a 180 crediti equivalenti, e che abbiano conseguito almeno 120 crediti equivalenti in formazione specifica osteopatica;

            d) è fatto salvo il diritto, per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano intrapreso il percorso formativo di abilitazione in osteopatia, di terminare il corso di studi per il conseguimento di almeno 300 crediti equivalenti con le caratteristiche di cui ai punti a), b) e c) e accedere alla professione.