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Proposta di modifica n. 4.7 al ddl S.1324 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 31/07/14

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Nelle more di adozione dei decreti di cui al comma precedente, e della riorganizzazione dell'albo dei biologi ai fini di conformarlo alle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, gli iscritti nella sezione B dell'albo dei biologi, in possesso di una delle classi di laurea conseguita secondo il soppresso ordinamento universitario di cui al decreto 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000; n. 2, e prescritta dalla legislazione vigente come requisito per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione alla professione di biologo, dall'entrata in vigore della presente legge possono iscriversi nella sezione A del medesimo albo.

        3-ter. I soggetti di cui al comma 4, ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo dei biologi, devono dimostrare di aver svolto attività lavorativa formante oggetto della professione di biologo, di cui al capo VI del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328, per un periodo di tempo non inferiore ai due anni. Ai fini della dimostrazione dell'attività svolta, si considera valido anche il servizio non di ruolo a titolo di incarico e il servizio prestato in regime di attività libero professionale.

        3-quarter. Per le modalità e i termini di iscrizione dei soggetti di cui al comma 4 nella sezione A dell'albo dei biologi si applicano gli articoli 5 e 8 della legge 24 maggio 1967, n. 396. Per le modalità di esecuzione dell'esame di Stato si applicano le norme di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

        3-quinques. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le classi di laurea di cui al comma 4 sono equiparate, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, ai corrispondenti diplomi di laurea di cui all'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127.».