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Proposta di modifica n. 7.2 al ddl S.1324 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 31/07/14

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

        «Art. 7. – (Disposizioni in materia di formazione medica specialistica) – 1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell'istruzione, università e ricerca, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. l04, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, è istituito il Tavolo tecnico-politico incaricato di definire, anche alla luce delle esperienze di altri Paesi dell'Unione Europea, i contenuti della legge delega che disciplina la formazione medica specialistica e generalista, le modalità di accesso dei medici e delle professioni sanitarie al Servizio sanitario nazionale, lo sviluppo professionale di carriera e l'introduzione di standard di personale per livello di assistenza, nonché l'adozione di ogni altro strumento utile a determinare il fabbisogno di professionisti sanitari.

        2. Ai fini della formazione medica generalista e specialista sono ricomprese nelle reti formative integrate, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le strutture che, in funzione di indicatori di volumi e di performance assistenziali, indicati dal Ministero della Salute, si collochino al di sopra dei valori mediani documentati da tutte le strutture delle Regioni di riferimento per ciascuna rete formativa.

        3. Nell'ottica di un sistema di miglioramento continuo della qualità, l'Osservatorio Nazionale della Formazione medica Specialistica e gli omologhi Osservatori Regionali, di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999, con cadenza annuale verificano la sussistenza degli standard e dei requisiti minimi di accreditamento delle reti formative; il Ministero della salute, per il tramite dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGeNaS), effettua con pari cadenza il monitoraggio delle performance assistenziali delle strutture afferenti alle reti formative integrate.

        4. Gli esiti delle verifiche e del monitoraggio, di cui al comma 1-ter, sono resi pubblici dai Ministeri competenti. Sulla base dei predetti esiti il MIUR ed il Ministero della salute pongono in essere gli interventi correttivi, ovvero provvedono alla l'rimodulazione o soppressione delle singole reti formative integrate che non documentino standard e performance adeguati.

        5. All'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 si provvede nei limiti delle risorse e secondo le procedure previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».