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Proposta di modifica n. 7.13 al ddl S.1324 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 31/07/14

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

        «2-bis. A decorrere dall'anno accademico 2015/2016, ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli psicologi e alle ulteriori categorie sanitarie non rientranti nell'area medica, ammessi e iscritti dal primo al quarto anno di. corso delle scuole post-Iaurea di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1º agosto 2005, recante ''Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria'', pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni, è applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

        2-ter. Gli oneri derivanti dal comma 2-bis sono posti a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di euro 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».