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Proposta di modifica n. 11.35 (testo 3) al ddl S.890
  • status: Approvato

testo emendamento del 31/07/13

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

        «12-bis. I debiti di parte corrente delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, diverse dallo Stato, certificati secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 7 del medesimo decreto legge, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

        12-ter. Per i debiti in conto capitale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 12-bis continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni con la legge 6 giugno 2013, n. 64. Resta altresì ferma la validità delle operazioni di pagamento per debiti di parte corrente effettuate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e già avviate alla data di entrata in vigore delia legge di conversione del presente decreto.

        12-quater. I soggetti creditori possono cedere il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 12-bis ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori al 2 per cento dell'ammontare del credito. Avvenuta la cessione del credito, l'amministrazione debitrice, diversa dallo Stato può richiedere la ristrutturazione del debito con piano di ammortamento, comprensivo di quota capitale e quota interessi, di durata fino a un massimo di 5 anni, rilasciando delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. La garanzia dello Stato di cui al comma 12-bis cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma. L'amministrazione debitrice può contrattare con una banca o un intermediario finanziario, la ristrutturazione del debito, a condizioni più vantaggiose, previa contestuale rimborso del primo cessionario.

        12-quinquies. Per le finalità di cui al comma 12-bis, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, nell'ambito di quanto previsto dal comma 9-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti ai sensi del presente comma, nonché le modalità di escussione della garanzia, a decorrere dal 1º gennaio 2014. La garanzia dello Stato di cui al comma 12-bis e seguenti acquista efficacia all'atto dell'individuazione delle risorse da destinare al Fondo di cui al presente comma.

        12-sexies. In caso di escussione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa è esercitata sulle somme a qualsiasi titolo spettanti all'ente debitore. Con il decreto di cui al comma 12-quinquies sono disciplinate le modalità per l'esercizio del diritto di rivalsa di cui al presente comma».

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(*) I senatori del Gruppo PdL della Commissione Bilancio hanno sottoscritto l'emendamento (Cfr. seduta n. 83). Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Santangelo e Puglia