Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 24.4 al ddl C.2568 in riferimento all'articolo 24.

testo emendamento del 04/08/14

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 24. – (Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo). – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo e all'articolo 24-bis.
  2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi con potenza superiore ai 100kW, di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, nonché per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 3 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.
  3. Per i sistemi efficienti di utenza, con potenza superiore ai 100kW, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 3 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.
  4. Al fine di garantire una stabilità normativa complessiva del contributo da pagare sull'energia elettrica consumata e non prelevata, a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1 e limitatamente alle parti variabili, le quote di cui al comma 3 potranno essere aggiornate con decreto congiunto da parte del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente, sulla base dei seguenti criteri:
   a) il primo aggiornamento può essere effettuato a partire dal 30 settembre 2017 e l'eventuale successivo aggiornamento può essere effettuato dopo ulteriori tre anni a decorrere dal primo;
   b) le nuove quote si applicano agli impianti che entrano in esercizio a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del pertinente decreto;
   c) le nuove quote non possono essere incrementate ulteriormente di più di 0,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti.

  5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete.
  6. I corrispettivi tariffari di trasmissione, misure e distribuzione dell'energia elettrica sono determinati facendo riferimento, per le parti fisse, a parametri relativi al punto di connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all'energia elettrica prelevata tramite il medesimo punto.