Articolo premissivo n. 01.1
al ddl S.1582 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 05/08/2014 in Assemblea del Senato da Patrizia BISINELLA (NcI) e altri e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso
testo emendamento del 05/08/14
All'articolo 1 premettere il seguente:
«Art. 01.
1. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione».