Proposta di modifica n. 6.11 al ddl S.1582 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Precluso

testo emendamento del 05/08/14

Al comma 1, sostituire le parole da: «Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione» con le seguenti: «Al soggetto incaricato viene corrisposto uri compenso pari al trenta per cento dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza».

        Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.