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Proposta di modifica n. 7.7 al ddl S.1582 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Precluso

testo emendamento del 05/08/14

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

        «3-bis. I risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono destinate all'implementazione del trattamento economico dei lavoratori contrattualizzati, in servizio presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In sede negoziate con te associazioni di categoria sono stabilite i criteri per la definizione dei medesimi».