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Proposta di modifica n. 50.9 al ddl S.1582 in riferimento all'articolo 50.
  • status: Precluso

testo emendamento del 05/08/14

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Nell'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, è aggiunta la seguente lettera:

            "d-bis) una scheda, aggiornata dal cancelliere titolare dell'Ufficio del processo e controfirmata dal magistrato che procede, indicante le date ed i fatti rilevanti ai fini. della prescrizione del procedimento civile o penale, e la data secondo la quale è attualmente prevedibile che debba maturare l'improcedibilità di cui all'articolo 346-bis del codice di procedura penale.".

        2-ter. Nel Titolo III del libro V della Parte seconda del codice di procedura penale, dopo l'articolo 346 sono inseriti i seguenti:

        "Art. 346-bis. - (Prescrizione del procedimento). - 1. Il giudice dichiara non doversi procedere per prescrizione del procedimento quando, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 346-ter:

            a) dal momento in cui è pervenuta all'autorità giudiziaria una notizia di reato sono decorsi più di due anni senza che sia stato emesso il provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale;

            b) dal provvedimento di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stato dichiarato aperto il dibattimento;

            c) dalla dichiarazione di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;

            d) dalla sentenza di cui alla lettera c) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;

            e) dalla sentenza che definisce il giudizio di appello sono decorsi più di due anni senza. che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

            j) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata nuova sentenza da parte della Corte di cassazione.

        2. l termini di cui al comma 1 possono essere aumentati sino a sei mesi. Tale ulteriore termine viene imputato a quello della fase precedente, ove non sia stato completamente utilizzato, ovvero a quello della fase successiva, che viene ridotto per la durata corrispondente.

        3. Nel caso in cui sia necessaria una rogatoria internazionale, 'il termine di fase è aumentato del tempo necessario al suo espletamento.

        Art. 346-ter. - (Sospensione del corso della prescrizione del procedimento). - 1. Il corso dei termini indicati nell'articolo 346-bis è sospeso:

            a) nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudice, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

            b) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

            c) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori, che rendano privi di assistenza uno o più imputati;

            d) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

        2. Nei casi di autorizzazione a procedere, la sospensione di cui al comma 1 si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.

        3. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. Nel caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità giudiziaria riceve notizia che l'autorità competente ha accolto la richiesta.

        4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono, se essi chiedono che nei loro confronti si proceda separatamente e se il giudice dispone la separazione, ritenendo che la stessa sia utile ai fini della speditezza del processo.

        5. Quando si procede congiuntamente per più reati, la sospensione del corso della prescrizione per taluno di essi opera anche nei confronti degli altri.

        Art. 346-quater. - (Richiesta di prosecuzione). - 1. L'imputato può richiedere che si proceda, nonostante siano maturati i presupposti per la dichiarazione di prescrizione di cui all'articolo 346-bis. La richiesta è formulata personalmente in udienza, ovvero è presentata dall'interessato personalmente, o a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso la sottoscrizione della richiesta deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

        2. Qualora il giudice abbia già dichiarato di non dover procedere per prescrizione del procedimento, e l'imputato non abbia avuto la possibilità di presentar previamente la richiesta di cui al comma 1, la stessa può essere presentata entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In tal caso il giudice revoca la precedente declaratoria e dispone procedersi.

        3. La richiesta non è revocabile e non può essere formulata solamente nei confronti di taluna delle imputazioni formulate. Se in una fase successiva del procedimento maturano nuovamente i presupposti per la dichiarazione di prescrizione, la richiesta deve essere rinnovata.

        4. Ove si sia proceduto in seguito alla richiesta di cui al comma 1, la causa di improcedibilità non può più essere invocata nè applicata.

        5. Qualora si proceda congiuntamente nei confronti di più imputati, la richiesta di tal uno non impedisce la declaratoria di improcedibilità nei confronti degli altri».

        2-quater. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

        «Art. 157. - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - 1. La prescrizione estingue il reato:

            a) in venti anni, se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;             b) in quindici anni, se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

            c) in dieci anni, se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

            d) in cinque anni, se si tratta di altri delitti o di contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, solo o congiunto a pena pecuniaria;

            e) in tre anni, se si tratta di contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria.

        Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato. Non si tiene conto delle circostanze aggravanti o attenuanti.

        Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

        Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e dall'ammenda si applicano i termini di cui alla lettera d) del primo comma».

        2-quinquies. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

        «Art. 159. - (Mancata attuazione della prescrizione). - 1. La prescrizione del reato non si verifica se, entro i termini di cui all'articolo 157, perviene all'autorità giudiziaria la notizia del reato».

        2-sexies. Nel comma 2, dell'articolo 345, del codice di procedura penale« le parole: «La stessa» sono sostituite dalle seguenti: «Al di fuori dei casi di cui all'articolo 346-bis, la stessa».

        2-septies. Nei procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, se più favorevoli all'imputato».