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Proposta di modifica n. 51.8 al ddl S.1582 in riferimento all'articolo 51.
  • status: Precluso

testo emendamento del 05/08/14

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

        «2-bis. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

        "Nel caso di deposito presso l'ufficio giudiziario di atti processuali e documenti con modalità telematiche, la rimessione in termini di cui al comma precedente è in ogni caso concessa qualora la parte dimostri, anche mediante presunzioni, che la decadenza è dipesa dal mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio Giustizia.it ovvero da altra causa ad essa non imputabile"».