Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo premissivo n. 01.1 al ddl S.1582 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 06/08/14

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

        1. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione».