Proposta di modifica n. 4.31
al ddl S.1582 in riferimento all'articolo 4.
presentato il 06/08/2014 in I Affari Costituzionali del Senato da Maurizio SACCONI (AP-CPE-NCD-NCI) e altri e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 06/08/14
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al comma 4 dell'articolo 23-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le parole: ''non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.'' sono sostituite dalle seguenti: ''può essere prorogato o rinnovato per non più di dieci anni oppure per durate superiori nei casi di eccedenza di cui all'articolo 33 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, o di messa a disposizione nel ruolo di cui all'articolo 23 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165''».