Proposta di modifica n. 6.10 al ddl S.1582 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 06/08/14

Al comma 1, sostituire le parole da: «Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione» con le seguenti: «Incarichi, consulenze e collaborazioni sono consentiti qualora all'interno della pianta organica dell'amministrazione non siano individuabili professionalità atte a soddisfare la specifica esigenza della stessa. Incarichi, consulenze e collaborazioni sono vietate per le pubbliche amministrazioni, loro consorzi, enti, società o aziende, che si trovano in dissesto finanziario o soggette ad un piano di rientro dal disavanzo. Agli incarichi, alle consulenze e alle collaborazioni qualora non siano a titolo gratuito, è corrisposto un compenso che non può essere comunque superiore alla retribuzione più alta all'interno dell'amministrazione interessata e sono consentiti per una durata non superiore a un anno, rinnovabile.».