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Proposta di modifica n. 8.2 al ddl S.1582 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 06/08/14

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. – 1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, il comma 66 è sostituito dal seguente:

        ''66. E vietata l'assunzione di incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato. È escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa''.

        2. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 190 del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono revocati.

        3. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché sul sito dell'Avvocatura dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l'ufficio».